Liquidazione del danno non patrimoniale: la mancata adozione delle Tabelle milanesi va adeguatamente motivata

La Corte di cassazione, con la sentenza n. 38077 del 2 dicembre 2021 ha chiarito che, in materia di danno non patrimoniale, i parametri tabellari predisposti dal Tribunale di Milano sono da prendersi a riferimento da parte del giudice di merito ai fini della liquidazione del predetto danno ovvero quale criterio di riscontro e verifica della liquidazione diversa alla quale si sia pervenuti.

Ne consegue l’incongruità della motivazione che non dia conto delle ragioni della preferenza assegnata ad una quantificazione che, avuto riguardo alle circostanze del caso concreto, risulti sproporzionata rispetto a quella cui l’adozione dei parametri tratti dalle “Tabelle” di Milano consenta di pervenire.

Nel caso di specie, erano state adottate le Tabelle del Tribunale di Roma e questo aveva comportato per il danneggiato una liquidazione onnicomprensiva dei danni non patrimoniali, a suo dire ampiamente inferiore a quanto avrebbe avuto diritto in applicazione dei criteri milanesi di equità che vincolano la discrezionalità del giudice.

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